Corecom Puglia. Comunicazioni a tutti i soggetti politici e a tutte le Amministrazioni pubbliche sulla Legge 28/00 - NOC Press

Corecom Puglia. Comunicazioni a tutti i soggetti politici e a tutte le Amministrazioni pubbliche sulla Legge 28/00


Di seguito si publbicano due note della Presidente del Corecom Puglia, Lorena Saracino sui Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito - delibera AGCOM n.94/19/CONS e Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione – Legge 28/00


Art. 12 – COMMA 2 - Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito - delibera AGCOM n.94/19/CONS
Nota della Presidente del Corecom Puglia, Lorena Saracino.
“Sul sito web del Corecom Puglia è disponibile l’elenco delle emittenti radio televisive aventi sede legale/operativa nel territorio della Regione Puglia che hanno dato la loro adesione alla trasmissione di MAG/EE per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissate per il giorno 26 maggio 2019.
Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i messaggi autogestiti A TITOLO GRATUITO comunicano, preferibilmente tramite posta elettronica certificata o anche a mezzo telefax, alle emittenti locali e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in almeno una circoscrizione interessata dalla consultazione A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EE resi disponibili sul sito web dell’Autorità”.

Comunicato del Corecom Puglia a tutte le Amministrazioni pubbliche: Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione – Legge 28/00
Nota della Presidente del Corecom Puglia, Lorena Saracino.
“E’ consentito trasmettere integralmente in diretta, su canali televisivi e sul web le riunioni di Consigli regionali o altri organi espressione di istituzioni locali o centrali dello Stato.
Allo luce del vigente dettato normativo – articolo 9 della Legge 28/00 e legge 7 giugno 2000, n.150 – e secondo la prassi interpretativa dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la trasmissione integrale delle sedute dell’Organo consiliare delle Amministrazioni locali, non rientra, in via generale, nella fattispecie della comunicazione istituzionale e, pertanto, può essere diffusa.
La riproposizione integrale di tali sedute costituisce, a giudizio dell’AGCOM, una particolare ipotesi di programmazione informativa e, dunque, non può sottrarsi al rispetto dei principi generali enunciati in materia di informazione dalla legge n. 28/00- art.5 e 11 quater e nelle disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relativamente alla campagna elettorale in corso di svolgimento.
Pertanto, al fine di assicurare il rispetto del pluralismo, garantendo la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista, nelle trasmissioni in questione, coerentemente con i principi citati, vanno obiettivamente rappresentate tutte le posizioni in seno all’Organo consiliare, con completezza e parità di trattamento”.

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